IMPOSTA DI BOLLO SULLE ASSICURAZIONI VITA: ASSOFIDUCIARIA ACCOGLIE CON FAVORE I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso di polizze estere oggetto di contratto di amministrazione con fiduciarie residenti, l’imposta di bollo sulle assicurazioni vita va corrisposta solo a scadenza o riscatto.
Marchetti: “Giusto riconoscimento del ruolo delle società fiduciarie”.
Assofiduciaria accoglie con favore la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, a chiarimento delle modalità applicative della nuova disciplina in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
La circolare rappresenta un tassello atteso nel percorso di semplificazione e certezza normativa per il comparto fiduciario, da sempre impegnato nella corretta gestione di patrimoni e strumenti finanziari per conto dei propri clienti.
Fabio Marchetti, Presidente Assofiduciaria, dichiara “constatiamo con soddisfazione che la circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma quanto sostenuto da Assofiduciaria che, nel caso di polizze estere per le quali non sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 26-ter d.P.R. 600/73 (c.d. polizze “non bioptate”), oggetto di un contratto di amministrazione fiduciaria, l’imposta di bollo continua a dover essere corrisposta solo alla scadenza o riscatto della polizza e non già annualmente come previsto dalla legge di bilancio 2025. Ciò rappresenta il giusto riconoscimento del ruolo delle società fiduciarie come meri intermediari finanziari e non già quali enti gestori tenuti al versamento dell’imposta di bollo, non essendo titolari del rapporto assicurativo.”
In linea con quanto sostenuto da Assofiduciaria, l’Agenzia delle Entrate conferma quindi che le disposizioni speciali contenute nella Legge di Bilancio 2025 non trovano applicazione nei confronti delle società fiduciarie residenti, le quali continueranno a versare l’imposta secondo le consuete modalità sino ad oggi seguite e, dunque l’imposta di bollo continua a dover essere corrisposta solo alla scadenza o riscatto della polizza e non già annualmente come previsto dalla legge di bilancio 2025.
Diversamente, se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.
